Art. 3
In vigore dal 19 mar 1981
A decorrere dalla stessa data di cui all', l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma è designato quale autorità centrale per gli adempimenti che a detta autorità sono attribuiti dalla convenzione.
L'ufficio unico, per tali adempimenti, si vale della propria organizzazione, secondo le disposizioni vigenti che ne regolano il funzionamento.
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