Art. 6
In vigore dal 19 mar 1981
Gli uffici unici costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono designati a ricevere dall'autorità consolare o diplomatica dello Stato al quale appartiene il richiedente, secondo quanto previsto dall' della convenzione, gli atti da notificare.
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