Art. 9

In vigore dal 19 mar 1981
All'articolo 142 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-rd-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo