Art. 9
In vigore dal 19 mar 1981
All'articolo 142 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200".
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