Art. 10
In vigore dal 19 mar 1981
Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".
La presente legge munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-rd-10