Art. 5
In vigore dal 19 mar 1981
L'autorità centrale, gli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture rilasciano l'attestazione prevista dall' della convenzione, riguardo agli atti da essi rispettivamente compiuti.
Essi sono tenuti, altresì, all'osservanza del disposto dell'articolo 148 del codice di procedura civile quando la notificazione sia stata eseguita a norma dell', lettera a), della convenzione.
Qualora sia chiesto che l'attestazione di cui al comma precedente sia vistata dall'autorità centrale, gli atti, senza indugio, sono rimessi dall'ufficiale giudiziario procedente a detta autorità che, verificatane la regolarità formale, vista l'attestazione e la trasmette al richiedente. Se è chiesto che il visto sia apposto da un'autorità giudiziaria, è competente il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale l'ufficiale giudiziario procedente esercita il suo ministero.
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