Art. 10

Art. 10

In vigore dal 19 mar 1981
Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte". La presente legge munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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