Convenzione

Art. 29

In vigore dal 19 mar 1981
Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme di territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato. Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-29

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