Convenzione
Art. 27
In vigore dal 19 mar 1981
La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall', comma 2.
La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-27