Convenzione
Art. 23
In vigore dal 19 mar 1981
La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell' della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja, il 17 luglio 1905, nè dell' di quella firmata all'Aja il 1 marzo 1954.
Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-23