Convenzione

Art. 17

In vigore dal 19 mar 1981
Gli atti extragiudiziari delle autorità degli ufficiali "ministeriali" di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo