Convenzione›Titolo III
Art. 42
In vigore dal 23 nov 1978
1. Le autorità dello Stato di residenza comunicano per iscritto all'Ufficio consolare competente, quando ne siano a conoscenza, i casi in cui occorrerebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato di invio.
2. Le disposizioni dell' della presente Convenzione si applicano per quanto concerne la protezione e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori e degli altri incapaci.
3. Il funzionario consolare può intervenire presso le autorità competenti dello Stato di residenza per quanto concerne la nomina dei tutori e dei curatori ed, in particolare, proporre candidature per l'esercizio di queste funzioni.
4. Se, tuttavia, l'autorità competente dello Stato di invio ritiene che l'interesse del minore lo esiga, essa può procedere alla nomina di un tutore e prendere tutte le misure idonee alla protezione della sua persona e dei suoi beni, secondo le norme della propria legge nazionale.
In tal caso l'autorità competente dello Stato di residenza applicherà tutti i provvedimenti presi da quella dello Stato di invio in ordine al rapporto di tutela, alle sue modificazioni ed alla sua cessazione, revocando altresì i provvedimenti che essa avesse eventualmente presi precedentemente alla nomina del tutore da parte dello Stato di invio.
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