ConvenzioneTitolo III

Art. 43

In vigore dal 23 nov 1978
1. Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato di invio sia facilitato: a) i funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato di invio hanno lo stesso diritto di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro; b) le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente ed in ogni caso nel termine di tre giorni l'Ufficio consolare dello Stato di invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della sua libertà personale. Le dette autorità devono far pervenire ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare della persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della sua libertà personale al più tardi nel termine di cinque giorni. Le stesse autorità devono informare immediatamente l'interessato dei suoi diritti a termini del presente paragrafo; c) i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi, anche a più riprese ed almeno una volta ogni 21 giorni, presso il cittadino dello Stato di invio indicato alla lettera b), di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua difesa in giudizio. L'esercizio di questi diritti non può essere rinviato dallo Stato di residenza al di là di un termine di dieci giorni decorrenti dall'arresto dell'interessato o dall'inizio della limitazione della sua libertà personale; se tuttavia il funzionario consolare richiede di effettuare questa visita più di cinque giorni dopo l'inizio della privazione o della limitazione della libertà personale del suo cittadino, detta visita dovrà essere autorizzata in un termine non eccedente i cinque giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta; d) quando il cittadino espia, dopo la condanna, una pena privativa della sua libertà o se la sua libertà è limitata, i funzionari consolari hanno il diritto di visitarlo almeno una volta al mese. Ogni visita di questo genere deve permettere ai funzionari consolari di intrattenersi con il detenuto. 2. 1 diritti previsti dal paragrafo I del presente articolo sono esercitati secondo le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, a meno che tali leggi e regolamenti non contengano disposizioni che impediscono o limitano sostanzialmente l'esercizio dei diritti riconosciuti dal predetto paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-43

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