Convenzione›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 23 nov 1978
I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere gli atti giudiziari ed extra giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, in qualsiasi modo compatibile con le leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
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