Convenzione›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 23 nov 1978
Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto di compiere le operazioni seguenti nell'Ufficio consolare, nel suo domicilio o nel domicilio di uno dei suoi cittadini nonché a bordo di una nave o di un aeromobile dello Stato di invio:
a) redigere e autenticare gli atti e contratti che vengono conclusi tra cittadini dello Stato di invio, nella misura in cui questi atti e contratti non contravvengono all'ordine pubblico dello Stato di residenza e non concernono la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati in questo Stato;
b) redigere ed autenticare gli atti e contratti, quale che sia la cittadinanza delle parti, nella misura in cui questi atti e contratti si riferiscono esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernono diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato, a condizione che questi atti e contratti non contravvengono all'ordine pubblico dello Stato di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-34