Convenzione›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 23 nov 1978
1. Il funzionario consolare ha il diritto, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, di rappresentare i cittadini dello Stato di invio e di prendere delle disposizioni al fine di assicurare la loro rappresentanza appropriata davanti ai Tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza, allorchè tali cittadini a motivo della loro assenza o per ogni altra causa non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi. Quanto sopra si applica anche alle persone giuridiche dello Stato di invio.
2. La rappresentanza prevista al paragrafo I del presente articolo termina quando le persone rappresentate hanno designato un mandatario o hanno assunto esse medesime la difesa dei propri diritti ed interessi.
3. Quando un funzionario consolare, esercita le funzioni di rappresentanza considerate al paragrafo I del presente articolo, è sottoposto, nell'esercizio di dette funzioni, alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza ed alla giurisdizione delle autorità giudiziarie ed amministrative del detto Stato, nelle stesse condizioni e nella stessa misura di un cittadino di questo Stato.
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