Convenzione›Titolo III
Art. 28
In vigore dal 23 nov 1978
I funzionari consolari sono abilitati a:
a) proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato di invio, nonché quelli dei cittadini ivi comprese le persone giuridiche;
b) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra le Parti contraenti e promuovere le relazioni amichevoli;
c) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne in proposito al Governo di invio e dare informazioni alle persone interessate.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-28