Convenzione›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 23 nov 1978
1. In conformità alle prescrizioni giuridiche che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'ingresso ed accorda l'esenzione da ogni diritto di dogana, tassa o altro onere connesso, diverso dalle spese di deposito, di trasporto o attinente a servizi analoghi, per:
a) gli oggetti, comprese le automobili, destinate all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia, ivi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantità necessarie ad una loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi ed esenzioni previsti nel paragrafo I del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione.
3. I bagagli personali che viaggiano accompagnati dai funzionari consolari e dai membri della loro famiglia sono esenti da visita doganale. Essi non possono essere sottoposti a visita se non nel caso in cui si abbiano serie ragioni di supporre che contengono oggetti diversi da quelli indicati al punto b) del paragrafo 1 del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle leggi e regolamenti di quarantena. Questa visita può aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia che vi ha interesse.
Storico versioni
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