Convenzione›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 23 nov 1978
1. I locali consolari e la residenza del capo dell'Ufficio consolare, dei quali lo Stato di invio o ogni altra persona che agisce per conto di questo Stato è proprietario o locatario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, statale, regionale o comunale, purchè non si tratti di tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati.
2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo I del presente articolo non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con la persona che agisce per conto di questo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-25