Convenzione›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 23 nov 1978
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i membri delle loro famiglie sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti una attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè a un membro della sua famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-20