ConvenzioneTitolo II

Art. 15

In vigore dal 23 nov 1978
1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se non nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essergli applicata. 2. L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nel compimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta dello stesso funzionario, ogni qual volta ciò sia possibile. 3. I membri di un Ufficio consolare e i membri delle loro famiglie non sono tenuti a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari nè a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Essi hanno egualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare in qualità di esperti sulle leggi e regolamenti dello Stato di invio.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-15

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