Convenzione›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 23 nov 1978
1. Lo Stato di invio ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed il proprio stemma nello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato di invio può essere esposta e lo stemma dello Stato apposto sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla porta di ingresso nonché sulla residenza del capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando questi ultimi sono utilizzati per le necessità del servizio.
3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, si terrà conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-11