ConvenzioneTitolo II

Art. 10

In vigore dal 23 nov 1978
1. Lo Stato di residenza concede ogni facilitazione per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e dei funzionari ed impiegati consolari. Esso adotta le disposizioni necessarie affinché l'Ufficio consolare ed i funzionari ed impiegati consolari godano dei diritti, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari col rispetto che è loro dovuto e adotterà tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare la loro protezione, la loro libertà e dignità.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-10

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