ConvenzioneTitolo I

Art. 5

In vigore dal 23 nov 1978
Non appena il capo dell'Ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informerà immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare e prenderà le misure necessarie affinché egli possa esercitare i compiti inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-5

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