Convenzione›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 23 nov 1978
1. Se il capo dell'Ufficio consolare è impedito per una ragione qualunque nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto è vacante, lo Stato d'invio può incaricare delle funzioni di reggente temporaneo dell'Ufficio consolare un funzionario consolare di quella sede o di un altro Ufficio consolare o un membro del personale diplomatico della sua missione diplomatica; il nome di questa persona sarà comunicato preventivamente al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
2. Il reggente temporaneo dell'Ufficio consolare godrà dei diritti, privilegi, immunità previsti dalla presente Convenzione per il capo dell'Ufficio consolare.
3. Qualora un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza venga nominato reggente temporaneo dallo Stato d'invio, alle condizioni previste al paragrafo I del presente articolo, egli continua a godere dei privilegi e immunità diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-4