Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 23 nov 1978
1. Il capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio della sua funzione ad una autorizzazione dello Stato di residenza, concessa nella forma di un exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti.
2. Le lettere patenti devono attestare nome, cognome e grado del capo dell'Ufficio consolare, come pure la circoscrizione consolare e la sede dell'Ufficio consolare.
3. Lo Stato che rifiuta di concedere un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi del suo rifiuto.
4. In attesa della concessione dell'exequatur, il capo dell'Ufficio consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni.
In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-3