ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 23 nov 1978
CONVENZIONE CONSOLARE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca, Desiderando stabilire le regole applicabili nelle relazioni consolari fra i due Stati e svilupparle in uno spirito di amicizia e di collaborazione, Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno a tal fine designato come Plenipotenziari Il Presidente della Repubblica italiana: dr. Francesco Cattanei, Sottosegretario agli Affari esteri; Il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca: dr. Dusan Spacil, Vice Ministro degli Affari esteri. I quali dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui di seguito: a) l'espressione "Ufficio consolare" designa ogni consolato generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare; b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; c) l'espressione "capo dell'Ufficio consolare" designa ogni persona incaricata dallo Stato inviante di agire in tale qualità; d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona ivi compreso il capo dell'Ufficio consolare, incaricato, in tale qualità, dell'esercizio di funzioni consolari; e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; g) l'espressione "membri dell'Ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; h) l'espressione "membro del personale consolare" designa i funzionari consolari oltre che il capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; i) l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; j) l'espressione "membri della famiglia" designa i parenti prossimi, delle persone di cui si tratta, che vivono nel domicilio ed a carico di queste ultime; k) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici e le parti di edifici ed il terreno relativo utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario; l) l'espressione "archivi consolari" comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonché il materiale della cifra, gli schedari ed i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-1

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