Convenzione›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 23 nov 1978
CONVENZIONE CONSOLARE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA
Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca,
Desiderando stabilire le regole applicabili nelle relazioni consolari fra i due Stati e svilupparle in uno spirito di amicizia e di collaborazione,
Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno a tal
fine designato come Plenipotenziari
Il Presidente della Repubblica italiana:
dr. Francesco Cattanei, Sottosegretario agli Affari esteri;
Il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca:
dr. Dusan Spacil, Vice Ministro degli Affari esteri.
I quali dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui di seguito:
a) l'espressione "Ufficio consolare" designa ogni consolato generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare;
b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
c) l'espressione "capo dell'Ufficio consolare" designa ogni persona incaricata dallo Stato inviante di agire in tale qualità;
d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona ivi compreso il capo dell'Ufficio consolare, incaricato, in tale qualità, dell'esercizio di funzioni consolari;
e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
g) l'espressione "membri dell'Ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
h) l'espressione "membro del personale consolare" designa i funzionari consolari oltre che il capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
i) l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
j) l'espressione "membri della famiglia" designa i parenti prossimi, delle persone di cui si tratta, che vivono nel domicilio ed a carico di queste ultime;
k) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici e le parti di edifici ed il terreno relativo utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario;
l) l'espressione "archivi consolari" comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonché il materiale della cifra, gli schedari ed i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
Storico versioni
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