Convenzione›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 23 nov 1978
1. Al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza sono notificati per iscritto:
a) la nomina dei membri di un Ufficio consolare, il loro arrivo dopo la nomina all'Ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonché ogni altra modificazione relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare,
b) l'arrivo e la partenza definitivi di una persona della famiglia di un membro di un Ufficio consolare e, se è il caso, il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della famiglia,
c) l'arrivo e la partenza definitivi dei membri del personale privato e, se è il caso, la fine del loro servizio,
d) l'assunzione ed il licenziamento delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri dell'Ufficio consolare o in quanto membri del personale privato.
2. L'arrivo e le partenze definitivi devono formare oggetto di una notifica preventiva in un termine ragionevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-8