ConvenzioneTitolo I

Art. 8

In vigore dal 23 nov 1978
1. Al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza sono notificati per iscritto: a) la nomina dei membri di un Ufficio consolare, il loro arrivo dopo la nomina all'Ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonché ogni altra modificazione relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare, b) l'arrivo e la partenza definitivi di una persona della famiglia di un membro di un Ufficio consolare e, se è il caso, il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della famiglia, c) l'arrivo e la partenza definitivi dei membri del personale privato e, se è il caso, la fine del loro servizio, d) l'assunzione ed il licenziamento delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri dell'Ufficio consolare o in quanto membri del personale privato. 2. L'arrivo e le partenze definitivi devono formare oggetto di una notifica preventiva in un termine ragionevole.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-8

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