Convenzione›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 23 nov 1978
1. I funzionari ed impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. Tuttavia tale esenzione non si estende alle responsabilità che derivano ai funzionari e impiegati consolari dall'inadempimento di un contratto o da atti dannosi causati da un veicolo, una nave o un aereo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-13