Convenzione›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 23 nov 1978
Le funzioni di un membro di un Ufficio consolare hanno termine in particolare a seguito:
a) della notifica dallo Stato d'invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare,
b) del ritiro dell'exequatur,
c) della notifica dallo Stato di residenza allo Stato di invio che esso ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall', paragrafo 2.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-9