Convenzione›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 23 nov 1978
1. Nel caso in cui il funzionario consolare sia sottoposto a procedimento penale, esso deve essere trattato con i riguardi dovuti alla sua posizione ufficiale ed in maniera di ostacolare il meno possibile l'esercizio delle sue funzioni.
2. Il funzionario consolare non può essere posto in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nei casi in cui il reato di cui è incolpato sia punibile con una pena non inferiore, nel massimo, a cinque anni di privazione della libertà e che sia di natura dolosa. L'ordine che priva il funzionario consolare della sua libertà personale deve essere emesso, in ogni caso, dall'autorità giudiziaria ordinaria.
3. Se il funzionario o l'impiegato consolare è sottoposto a procedimento penale o posto in stato di arresto o di detenzione preventiva, l'autorità competente deve informare immediatamente il capo dell'Ufficio consolare dello Stato di invio.
Se quest'ultimo è esso stesso oggetto di una delle predette misure lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per la via diplomatica.
Le procedure relative devono essere condotte e concluse il più rapidamente possibile.
4. L'esito di ogni procedura penale relativa ad un funzionario o impiegato consolare dello Stato di invio deve essere immediatamente comunicato all'Ufficio consolare dall'autorità competente.
Tuttavia se il capo dell'Ufficio consolare è esso stesso oggetto del procedimento, la comunicazione sarà fatta dallo Stato di residenza allo Stato di invio per via diplomatica.
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