Convenzione›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 23 nov 1978
Lo Stato di residenza deve esentare i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico di qualsiasi natura nonché da obblighi militari quali le requisizioni, le contribuzioni e gli alloggiamenti militari.
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