ConvenzioneTitolo II

Art. 22

In vigore dal 23 nov 1978
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salvo le disposizioni dell'; c) delle imposte di successione e sui trasferimenti percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni del paragrafo b) dell'; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi sul capitale, che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati; f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle disposizioni dell'. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che percepiscono in ragione dei loro servizi. 3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone i cui salari o remunerazioni non sono esentati dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di percezione delle imposte sul reddito.
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