Convenzione›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 23 nov 1978
Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone alle quali l'accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri dell'Ufficio consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-27