ConvenzioneTitolo II

Art. 27

In vigore dal 23 nov 1978
Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone alle quali l'accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri dell'Ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-27

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