Convenzione›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 23 nov 1978
1. Nella misura in cui le disposizioni giuridiche dello Stato di invio lo abilitano, il funzionario consolare è autorizzato a:
a) redigere e trascrivere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e copie di essi;
b) celebrare i matrimoni e redigere gli atti corrispondenti, quando i futuri sposi sono tutti e due cittadini dello Stato d'invio, con riserva di informare le autorità competenti dello Stato di residenza se le leggi e regolamenti di questo lo esigono;
c) trascrivere o annotare lo scioglimento del matrimonio, conformemente alle leggi e regolamenti dello Stato d'invio.
2. Le disposizioni di cui sopra non esentano le persone interessate dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
3. Le autorità competenti dello Stato di residenza comunicheranno senza ritardo e senza spese all'Ufficio consolare le copie o estratti degli atti di stato civile relativi ai cittadini dello Stato di invio che saranno loro richiesti a fini amministrativi.
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