Convenzione›Titolo III
Art. 36
In vigore dal 23 nov 1978
Gli atti e documenti indicati negli hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria dei documenti autenticati, legalizzati o certificati conformi da parte delle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti di questo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-36