ConvenzioneTitolo III

Art. 40

In vigore dal 23 nov 1978
1. Se si apre, nello Stato di residenza, la successione di un cittadino dello Stato di invio, residente nel territorio del primo, le autorità competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio consolare dello Stato di invio. 2. Le autorità competenti dello Stato di residenza comunicano, al più presto possibile, le misure adottate relativamente alla conservazione ed alla amministrazione dei beni che fanno parte della successione di un cittadino dello Stato di invio, e che si trovano nel territorio dello Stato di residenza. 3. Se il de cuius cittadino dello Stato inviante non ha nominato un esecutore testamentario, e la qualità e quantità dei beni, come pure la complessità della situazione patrimoniale, lo richiedano, un funzionario consolare dello Stato di invio, del quale il defunto era cittadino, può esercitarne le funzioni, secondo le leggi dello Stato di residenza. Questa disposizione si applica in ogni caso quando tra i beni della successione vi sono beni immobili. 4. Se, una volta terminata la divisione ed adempiute le formalità della successione, vi sono dei beni mobili o delle somme di denaro ottenute dalla vendita di beni immobili, destinati a un erede o legatario dello Stato di invio che non risiede nello Stato di residenza o che non ha nominato un rappresentante, questi beni o queste somme saranno trasmesse all'Ufficio consolare dello Stato di invio perché vengano consegnati ai loro aventi diritto. La trasmissione di questi beni è subordinata: a) al pagamento della quota dei debiti ereditari che è a carico del beneficiario; b) al pagamento della quota delle imposte di successione dovuta dal beneficiario. Questi pagamenti possono essere sostituiti da una garanzia efficace. Nel caso in cui siano in corso uno o più giudizi per l'attribuzione dell'eredità o di parte dei beni ad essa appartenenti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è rinviata ad epoca successiva alla loro definizione.
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