Convenzione›Titolo III
Art. 35
In vigore dal 23 nov 1978
Il funzionario consolare ha diritto di ricevere in deposito, da cittadini dello Stato di invio, documenti, somme di danaro, oggetti di valore ed altri beni ad essi appartenenti.
I predetti documenti, somme di danaro, oggetti di valore e qualsiasi altro bene devono essere esportati dallo Stato di residenza secondo le disposizioni di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-35