Convenzione›Titolo III
Art. 37
In vigore dal 23 nov 1978
Lo Stato di residenza deve riconoscere come valide ed efficaci le sottoscrizioni apposte dai consoli sui documenti che essi rilasciano o dei quali certificano la spedizione conforme all'originale rilasciato dall'autorità competente, senza esigere alcuna legalizzazione, purchè tali documenti siano provvisti del loro timbro ufficiale.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-37