Convenzione›Titolo III
Art. 39
In vigore dal 23 nov 1978
Nel caso di morte di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, le autorità competenti di quest'ultimo ne informano il posto consolare al più presto possibile ed, in ogni caso, entro tre giorni da quello in cui sono venute a conoscenza del fatto.
Tali autorità comunicano, inoltre, all'Ufficio consolare le informazioni sulla successione del cittadino deceduto, delle quali abbiano conoscenza, per quanto riguarda sia eventuali disposizioni testamentarie, sia la situazione patrimoniale del de cuius, sia l'esistenza di eredi legittimi.
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