ConvenzioneTitolo III

Art. 41

In vigore dal 23 nov 1978
Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza venga a morire, gli effetti personali, il denaro e gli oggetti di valore che questi aveva seco, sono consegnati, senza alcuna formalità, all'Ufficio consolare dello Stato di invio, a meno che essi non vengano reclamati da un membro della loro famiglia che lo accompagnava. La consegna e, quando ciò sia necessario, l'esportazione dei beni sano eccettuate secondo le leggi dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-41

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