Convenzione›Titolo III
Art. 44
In vigore dal 23 nov 1978
1. Il funzionario consolare può prestare aiuto e assistenza alle navi marittime e fluviali battenti la bandiera dello Stato di invio che entrano o che si trovino in un posto od altro luogo di ancoraggio, nei limiti della circoscrizione consolare. Egli può recarsi a bordo di dette navi una volta che queste siano state ammesse alla libera pratica e comunicare liberamente con il comandante, i membri dell'equipaggio, nonché con i passeggeri cittadini dello Stato di invio.
2. Nell'interesse della navigazione, il comandante di una nave dello Stato di invio che si trova in un porto dello Stato di residenza o un membro dell'equipaggio da lui designato, può essere autorizzato, su richiesta, a recarsi presso l'Ufficio consolare dello Stato di invio.
3. Senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, il funzionario consolare pub compiere inchieste su ogni incidente sopravvenuto nel corso del viaggio a bordo di una nave dello Stato di invio, interrogare il capitano ed ogni membro dell'equipaggio, verificare i documenti di bordo, ricevere le dichiarazioni concernenti il viaggio ed il luogo di destinazione, dirimere, per quanto le leggi e regolamenti dello Stato di invio lo autorizzino, le contestazioni di ogni natura tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, prendere le misure per il ricovero ospedaliero o il rimpatrio del comandante o di ogni altro membro dell'equipaggio, facilitare l'entrata e l'uscita della nave nonché il suo soggiorno nel porto.
Il funzionario consolare può chiedere il concorso e l'assistenza delle autorità dello Stato di residenza nell'esercizio di queste funzioni.
4. Nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di residenza abbiano l'intenzione di effettuare delle visite, investigazioni o atti coercitivi a bordo di una nave dello Stato di invio che si trovi nelle acque dello Stato di residenza, le dette autorità, prima di procedere a tali atti, informano l'Ufficio consolare affinché un funzionario consolare possa assistervi. Detto avviso indica una data ed un'ora precise. Se il funzionario consolare o un suo rappresentante non vi ha assistito, può rivolgersi alle autorità predette e ricevere tutte le informazioni su quanto avvenuto.
Le disposizioni del punto precedente si applicano ugualmente al caso in cui il comandante o ogni altro membro dell'equipaggio debba essere interrogato dalle autorità dello Stato di residenza.
5. In caso di procedure d'urgenza o se l'inchiesta è fatta su richiesta del comandante, il funzionario consolare deve essere avvisato nel caso della inchiesta ed il più presto possibile. A sua domanda, egli viene in questo caso informato ugualmente degli atti della inchiesta compiuti in sua assenza.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo non sono opponibili alle autorità dello Stato di residenza per quanto concerne l'applicazione delle leggi e regolamenti doganali nonché delle altre misure di controllo relative alla sanità pubblica, alla polizia portuale, alla sicurezza delle merci ed all'ammissione degli stranieri.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi da guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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