Convenzione›Titolo IV
Art. 49
In vigore dal 23 nov 1978
1. Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunità, tutte le persone che beneficiano di privilegi ed immunità consolari hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno egualmente il dovere di non interferire negli affari interni di detto Stato.
2. I locali consolari non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari o contrarie alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-49