Convenzione›Titolo III
Art. 47
In vigore dal 23 nov 1978
1. Sul territorio dello Stato di residenza, l'Ufficio consolare può percepire i diritti e tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari.
2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previste al paragrafo I del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-47