ConvenzioneTitolo IV

Art. 52

In vigore dal 23 nov 1978
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente, nella misura in cui le circostanze lo consentano, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o altrimenti incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati per iscritto al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza. 3. I privilegi ed immunità dei membri della missione diplomatica, menzionati al paragrafo 2 del presente articolo, restano determinati dalle regole del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-52

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