ConvenzioneTitolo IV

Art. 50

In vigore dal 23 nov 1978
I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per l'utilizzazione di qualsiasi veicolo, battello o aeromobile.
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