Convenzione›Titolo IV
Art. 51
In vigore dal 23 nov 1978
1. Gli impiegati consolari che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attività privata di carattere lucrativo beneficiano soltanto delle immunità previste agli paragrafo 1 e 15 paragrafo 3 della presente Convenzione.
2. Le disposizioni del titolo II della presente Convenzione, ad eccezione tuttavia di quelle del paragrafo 3 dell', non sono applicabili:
a) ai membri delle famiglie dei membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attività privata di carattere lucrativo;
b) ai membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitano una attività privata di carattere lucrativo;
c) ai membri del personale di servizio o del personale privato che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitino una attività privata di carattere lucrativo.
3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non ostacolare, immotivamente, le funzioni dell'Ufficio consolare.
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