Convenzione›Titolo III
Art. 46
In vigore dal 23 nov 1978
Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare può esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio dei loro equipaggi previste dalle leggi e regolamenti di detto Stato. Egli può ugualmente prestare assistenza agli aeromobili ed agli equipaggi suddetti.
Le disposizioni degli della presente Convenzione sono applicabili, per analogia, agli aeromobili di cui al precedente alinea, compatibilmente con le altre Convenzioni in vigore tra le due Parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-46