Convenzione›Titolo III
Art. 45
In vigore dal 23 nov 1978
1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle acque territoriali o interne dello Stato di residenza, le autorità competenti del detto Stato ne informano, al più presto possibile, l'Ufficio consolare e lo mettono al corrente delle misure adottate o previste per il salvataggio dei passeggeri, della nave e del carico.
Il funzionario consolare può prestare ogni aiuto alla nave, ai membri dell'equipaggio ed ai passeggeri, nonché adottare le misure per la salvaguardia del carico e la riparazione della nave. Egli può ugualmente rivolgersi alle autorità dello Stato di residenza per chiedere loro di adottare tali misure.
2. Se l'armatore, il comandante o qualsiasi altra persona a ciò autorizzata non è in grado di adottare le disposizioni necessarie per la conservazione e l'amministrazione della nave e del suo carico, il funzionario consolare, in nome dell'armatore della nave, può adottare le misure che questi avrebbe potuto prendere allo stesso fine.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano ugualmente ad ogni oggetto appartenente ad un cittadino dello Stato di invio e proveniente dal carico di una nave dello Stato di invio o di uno Stato terzo che sarà stato trovato sulla costa o in prossimità della costa dello Stato di residenza o trasportato in un porto della circoscrizione consolare.
4. Le autorità competenti dello Stato di residenza prestano al funzionario consolare l'assistenza necessaria per ogni misura da adottare in relazione alle avarie della nave.
5. La nave che ha subito una avaria, il suo carico e le provviste di bordo non sono soggette a diritti di dogana nel territorio dello Stato di residenza se non sono destinati all'uso o al consumo in detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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