ConvenzioneTitolo III

Art. 33

In vigore dal 23 nov 1978
Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto: a) di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e di certificarle; b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti, nonché le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio; c) di autenticare o legalizzare le firme dei cittadini dello Stato di invio; d) di tradurre tutti gli atti e documenti rilasciati dalle autorità dello Stato di invio o dallo Stato di residenza, nonché di certificare le traduzioni, copie ed estratti di questi documenti.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-33

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