ConvenzioneTitolo III

Art. 29

In vigore dal 23 nov 1978
Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare; b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui ciò è ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681#art-c-29

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